Terzo Settore 2026: i chiarimenti fiscali dell’Agenzia delle Entrate

I chiarimenti fiscali dell’Agenzia delle Entrate per gli ETS nel 2026

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato un documento molto atteso dagli operatori del Terzo Settore che offre una lettura sistematica delle principali regole fiscali previste dal Codice del Terzo Settore, chiarendo aspetti che negli ultimi anni avevano generato dubbi applicativi.

Per molte organizzazioni no profit si tratta di un passaggio importante: il nuovo quadro normativo permette di orientarsi con maggiore sicurezza nella gestione delle attività, dei bilanci e delle agevolazioni fiscali.

Che cos’è un Ente del Terzo Settore (ETS)

Prima di entrare nel merito delle novità, è utile chiarire cosa si intende per Ente del Terzo Settore.

Gli ETS sono organizzazioni private che svolgono attività di interesse generale con finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale: esse non operano con l’obiettivo principale di distribuire utili, ma per perseguire finalità sociali a beneficio della collettività.

Tra gli enti che possono rientrare in questa categoria troviamo, ad esempio:

  • associazioni di volontariato;
  • associazioni di promozione sociale;
  • fondazioni;
  • imprese sociali.

Per essere riconosciuti come ETS e accedere alle relative agevolazioni fiscali è necessario essere iscritti nel Runts, il registro pubblico che raccoglie tutti gli enti che operano nel sistema del Terzo Settore.

Il “test di commercialità”: quando un ente resta no profit

Uno dei punti centrali della circolare riguarda la distinzione tra attività non commerciali e attività commerciali svolte dagli enti.

Gli ETS possono infatti svolgere attività economiche, ma queste devono restare coerenti con le finalità sociali dell’organizzazione.

La normativa distingue quindi tra:

  • attività istituzionali o di interesse generale, legate direttamente alla missione dell’ente;
  • attività commerciali, che generano ricavi con logiche più simili a quelle di un’impresa.

Secondo i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate, le attività di interesse generale restano considerate non commerciali quando:

  • i corrispettivi richiesti non superano i costi effettivamente sostenuti;
  • l’eventuale margine economico è minimo e non rappresenta una finalità di profitto.

Questo criterio, spesso definito “test di commercialità”, serve a verificare se l’attività dell’ente mantiene la propria natura no profit oppure assume caratteristiche imprenditoriali.

Semplificazioni per i piccoli enti

Una novità rilevante riguarda gli enti di dimensioni ridotte, infatti  per gli ETS con proventi complessivi inferiori a 300.000 euro, la circolare introduce un criterio di valutazione più semplice: la verifica della non commercialità può essere effettuata considerando l’insieme delle attività svolte, senza dover analizzare separatamente ogni singola operazione.

Questo approccio riduce notevolmente gli obblighi contabili per molte associazioni di piccole dimensioni, che spesso operano con strutture organizzative limitate e con il supporto di volontari.

Regimi forfetari e nuove soglie di fatturato

Il 2026 rappresenta anche un passaggio importante per i regimi fiscali semplificati applicabili agli enti no profit, infatti la circolare chiarisce le modalità di accesso al regime forfetario riservato ad alcune categorie di ETS, in particolare:

  • Organizzazioni di volontariato (ODV);
  • Associazioni di promozione sociale (APS).

Per questi enti è prevista una soglia di proventi commerciali pari a 85.000 euro: se i ricavi derivanti da attività commerciali restano al di sotto di questo limite, l’ente può applicare una tassazione forfetaria molto semplificata, con coefficienti di redditività ridotti.

In pratica, il sistema consente di determinare il reddito imponibile in modo più semplice, evitando calcoli complessi e alleggerendo gli adempimenti fiscali.

L’iscrizione al RUNTS: il requisito fondamentale

La circolare ribadisce con chiarezza un principio fondamentale: l’iscrizione al RUNTS è la condizione indispensabile per ottenere la qualifica fiscale di Ente del Terzo Settore.

Il registro diventa quindi il vero “passaporto” per accedere ai benefici previsti dalla normativa, tra cui:

  • regimi fiscali agevolati;
  • possibilità di ricevere il 5 per mille;
  • accesso a specifiche forme di finanziamento pubblico o privato.

Gli enti che operano nel no profit ma non risultano iscritti al RUNTS non possono essere considerati ETS ai fini fiscali.

Imprese sociali e reinvestimento degli utili

Un capitolo della circolare è dedicato alle imprese sociali, realtà che svolgono attività economica ma con finalità di interesse generale.

La normativa prevede che gli utili prodotti da queste organizzazioni possano beneficiare di una neutralità fiscale se vengono:

  • reinvestiti nell’attività istituzionale;
  • destinati al rafforzamento del patrimonio dell’ente.

Il principio di fondo è che l’impresa sociale non nasce per distribuire utili agli investitori, ma per sostenere nel tempo attività con impatto sociale. La distribuzione di dividendi è infatti fortemente limitata dalla legge.

Raccolta fondi: quando non è tassata

La circolare affronta anche il tema della raccolta fondi, uno degli strumenti più utilizzati dalle organizzazioni no profit.

Le raccolte pubbliche occasionali restano escluse dalla tassazione IRES quando rispettano alcune condizioni:

  • devono essere svolte in occasione di eventi o campagne di sensibilizzazione;
  • possono prevedere l’offerta di beni di modico valore o servizi simbolici;
  • devono avere carattere occasionale e non continuativo.

In questi casi le somme raccolte non vengono considerate reddito imponibile per l’ente.

Verso il completamento della riforma del Terzo Settore

Con questi chiarimenti fiscali si consolida il percorso di transizione dal vecchio sistema delle Onlus al nuovo modello degli Enti del Terzo Settore.

Molte organizzazioni hanno già adeguato i propri statuti e completato l’iscrizione al RUNTS. La circolare contribuisce ora a rendere più chiaro il quadro fiscale, fornendo indicazioni operative per la gestione delle attività e dei bilanci.

Per gli enti che operano nel sociale si apre quindi una fase di maggiore stabilità normativa, nella quale la corretta gestione amministrativa e fiscale diventa un elemento fondamentale per garantire trasparenza e sostenibilità nel tempo.

TERZIA promuove la cultura e la conoscenza degli ETS divulgando articoli e informazioni come queste per rendere le associazioni consapevoli, anche considerando l’importante impatto che esse hanno nel contesto economico (e sociale) sia a livello locale che globale.

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