bilancio ets 2026: cosa cambia con il rendiconto per cassa aggregato

Il rendiconto per cassa aggregato

Negli ultimi mesi sono arrivate alcune novità importanti per gli enti del Terzo Settore, in particolare per quelli di dimensioni più piccole.

Con un decreto pubblicato a marzo 2026 è stato infatti introdotto un nuovo modello di rendiconto per cassa in forma aggregata, pensato per gli enti con entrate annue fino a 60.000 euro, con l’obiettivo di semplificare gli adempimenti contabili.

A distanza di poche settimane, il Ministero del Lavoro è intervenuto con una circolare per chiarire meglio come utilizzare questo nuovo strumento e quali possibilità hanno gli enti nella scelta del modello di bilancio.

Nell’articolo approfondiamo cosa cambia nella pratica e quali aspetti è importante conoscere per una corretta gestione dell’ente.

Il quadro normativo di riferimento

La possibilità di utilizzare il rendiconto aggregato trova fondamento nel Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017), in particolare nell’articolo 13.

In base a questa disposizione, gli enti del Terzo Settore devono redigere il bilancio secondo modalità differenziate a seconda delle dimensioni economiche dell’organizzazione.

In linea generale, il sistema prevede tre livelli:

  • bilancio completo (stato patrimoniale, rendiconto gestionale e relazione di missione)
  • rendiconto per cassa
  • rendiconto per cassa in forma aggregata

Quest’ultima possibilità è stata introdotta per gli enti con entrate particolarmente contenute, con l’obiettivo di rendere più semplice la gestione contabile.

Quando si applica il rendiconto aggregato

La normativa stabilisce che il rendiconto per cassa in forma aggregata può essere utilizzato dagli enti del Terzo Settore con entrate complessive non superiori a 60.000 euro annui.

Si tratta quindi di una modalità pensata per i cosiddetti micro-ETS, cioè organizzazioni di dimensioni ridotte, spesso caratterizzate da una gestione basata sul volontariato.

Un elemento importante riguarda la decorrenza della nuova disciplina.

Il Decreto Ministeriale del 18 febbraio 2026 ha stabilito che le nuove disposizioni si applicano a partire dai bilanci relativi all’esercizio in corso alla data di pubblicazione del decreto, cioè, per la maggior parte degli enti, dai bilanci riferiti all’anno 2026.

Questo significa che il nuovo modello aggregato rappresenta una novità concreta nella gestione contabile degli enti a partire da questo esercizio.

I modelli di bilancio previsti per gli ETS

Per comprendere meglio il ruolo del rendiconto aggregato, è utile richiamare brevemente la struttura generale del bilancio degli enti del Terzo Settore.

Gli ETS possono infatti redigere il bilancio “ordinario” composto da stato patrimoniale, rendiconto gestionale e relazione di missione.

Questa modalità è generalmente adottata dagli enti di dimensioni più strutturate.

Il rendiconto per cassa invece è utilizzato dagli enti con entrate fino a 300.000 euro (se privi di personalità giuridica), si basa sulla registrazione delle entrate e delle uscite effettivamente avvenute.

Il rendiconto per cassa aggregato rappresenta una versione semplificata del rendiconto per cassa, destinata agli enti con entrate inferiori a 60.000 euro.

È importante sottolineare che, anche quando è possibile utilizzare modelli semplificati, gli amministratori possono comunque scegliere forme di rendicontazione più articolate, se ritenute più adeguate alle esigenze dell’ente.

Come funziona il rendiconto per cassa aggregato

Il rendiconto aggregato mantiene la struttura generale del rendiconto per cassa, ma semplifica il livello di dettaglio delle informazioni.

In particolare:

  • le entrate e le uscite sono indicate in forma macro-aggregata
  • non è richiesta la suddivisione analitica in voci dettagliate
  • viene mantenuta la distinzione tra diverse aree di attività

Il modello prevede una struttura articolata in più sezioni:

  1. Sezione principale: include entrate e uscite suddivise in categorie che rappresentano le principali aree di attività dell’ente.
  2. Sezione investimenti: riguarda le operazioni relative a investimenti e disinvestimenti, con evidenza del relativo risultato (avanzo o disavanzo).
  3. Sezione liquidità: riporta le informazioni relative a cassa, conti bancari e depositi.
  4. Prospetto opzionale: può includere gli oneri figurativi, cioè valori non monetari legati, ad esempio, al lavoro volontario.

Questa struttura consente di mantenere una visione complessiva dell’andamento dell’ente, pur riducendo il livello di complessità.

I chiarimenti del Ministero

L’introduzione del rendiconto aggregato ha sollevato alcuni dubbi interpretativi, in particolare per quanto riguarda le possibilità di scelta degli enti.

Su questo tema è intervenuto il Ministero del Lavoro con la circolare del 17 aprile 2026, fornendo importanti chiarimenti, uno dei punti principali riguarda la facoltà di scelta.

Il Ministero ha chiarito che gli enti con entrate inferiori a 60.000 euro possono scegliere tra diverse opzioni:

  • rendiconto per cassa aggregato
  • rendiconto per cassa ordinario
  • bilancio completo

Questa possibilità vale indipendentemente dal possesso della personalità giuridica, superando alcuni dubbi interpretativi iniziali.

Un principio importante: la semplificazione

Uno degli elementi centrali della normativa è il principio di proporzionalità e semplificazione.

Gli enti di dimensioni più ridotte, che spesso operano grazie all’impegno volontario, possono utilizzare strumenti contabili meno complessi, senza rinunciare alla trasparenza.

Il rendiconto aggregato si inserisce proprio in questa logica: ridurre gli adempimenti senza compromettere la capacità dell’ente di rendere conto della propria attività.

Il ruolo del Consiglio Direttivo

La scelta del modello di bilancio più adatto rientra tra le responsabilità del Consiglio Direttivo.

Gli amministratori devono valutare:

  • le dimensioni economiche dell’ente
  • la complessità delle attività svolte
  • le esigenze di trasparenza verso soci e sostenitori

Anche se la normativa consente l’utilizzo di modelli semplificati, in alcuni casi può essere opportuno adottare strumenti più articolati per rappresentare meglio l’attività dell’organizzazione.

Conclusione

Il rendiconto per cassa aggregato rappresenta una delle novità più rilevanti introdotte nel sistema di rendicontazione degli enti del Terzo Settore.

Si tratta di uno strumento pensato per semplificare la gestione contabile dei micro-ETS, mantenendo al tempo stesso un adeguato livello di trasparenza.

Per i Presidenti e Consigli Direttivi è importante conoscere le diverse opzioni disponibili e valutare con attenzione quale modello adottare, tenendo conto delle caratteristiche dell’ente e delle esigenze organizzative.

In un contesto normativo in continua evoluzione, la capacità di comprendere e gestire correttamente questi strumenti rappresenta un elemento fondamentale per una gestione consapevole dell’organizzazione.

– La nostra WebApp

Vuoi conoscere di più?

Contattaci, organizzeremo un incontro per presentarti tutti i vantaggi