delega negli ets: la nuova funzione è attiva, cosa si può fare
RUNTS: al via la nuova funzione di delega per gli ETS. Guida alle novità normative e operative
Dallo scorso 9 aprile 2026, il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) si è arricchito di una funzionalità attesa da tempo dall’intero mondo no-profit: la gestione telematica delle deleghe. Fino a questo momento, i legali rappresentanti degli Enti del Terzo Settore (ETS) erano tenuti a gestire in prima persona ogni singolo adempimento digitale, dovendo accedere alla piattaforma ministeriale esclusivamente con la propria identità digitale (SPID o CIE).
Questa innovazione rappresenta una svolta fondamentale per la quotidianità operativa delle associazioni, poiché assegna al legale rappresentante la possibilità di delegare formalmente una terza persona — come consulenti, collaboratori amministrativi o persone di fiducia — per lo svolgimento e la gestione operativa di tutte le pratiche sul registro.
Il quadro normativo: dalla Legge 104/2024 al Decreto 13 gennaio 2026
L’attivazione della funzione di delega non costituisce un semplice aggiornamento tecnico del portale, ma è il risultato di un preciso ed articolato percorso di semplificazione legislativa promosso dalle rappresentanze del Terzo Settore.
La cornice normativa primaria trova origine nell’articolo 4 della Legge 4 luglio 2024, n. 104 (il cosiddetto “DDL Semplificazioni ETS”), che ha introdotto importanti modifiche al Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017) con l’obiettivo di snellire gli adempimenti burocratici a carico degli enti.
L’attuazione concreta di tali interventi si è perfezionata con il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 2 del 13 gennaio 2026 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 20 marzo 2026). Il provvedimento ha apportato formali modifiche al precedente Decreto Ministeriale n. 106 del 15 settembre 2020, che disciplina la predisposizione, la tenuta e le procedure d’iscrizione e deposito atti del RUNTS.
Il Decreto del 2026 ha risposto all’esigenza di assicurare omogeneità, trasparenza e pubblicità procedurale su tutto il territorio nazionale:
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Competenze procedurali: Ha confermato l’attribuzione agli Uffici regionali del RUNTS dei procedimenti legati a ODV, APS, Enti Filantropici, SOMS e altri ETS, riservando all’Ufficio statale quelli dedicati alle Reti Associative.
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Adeguamento operativo: Ha recepito le istanze del Terzo Settore aggiornando il DM 106/2020 e sbloccando così l’implementazione tecnica della delega all’interno del sistema informatico.
Come funziona la delega sul RUNTS: regole, tipologie e notifiche
Dal punto di vista operativo, la nuova funzione segue regole puntuali pensate per garantire massima tracciabilità e sicurezza:
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Soggetti abilitati al conferimento: La delega può essere assegnata unicamente dal legale rappresentante dell’ente oppure dal legale rappresentante della Rete Associativa a cui l’ente aderisce.
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Requisiti del delegato: Il delegato può essere esclusivamente una persona fisica (es. un consulente fiscale o gestionale, un collaboratore amministrativo o un volontario incaricato).
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Le due tipologie di delega previste:
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Delega SENZA sottoscrizione: Il delegato può accedere al portale, compilare i campi dell’istanza e allegare i documenti necessari, ma la sottoscrizione digitale e la trasmissione finale rimangono in capo al legale rappresentante.
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Delega CON sottoscrizione: Il delegato ha poteri operativi completi, potendo compilare, firmare digitalmente e inviare direttamente l’istanza al RUNTS.
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Ambito di applicazione: La funzione riguarda tutte le istanze presenti sul RUNTS (deposito del bilancio d’esercizio, aggiornamento dei componenti degli organi sociali, modifiche dello statuto, variazione dei dati di contatto). La possibilità di delega è estesa anche agli enti non ancora iscritti che stanno presentando domanda di prima iscrizione.
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Notifiche via PEC: All’atto del conferimento della delega sul portale, il sistema invia una notifica automatica via PEC sia all’indirizzo del delegato (indicato in fase di compilazione) sia alla casella PEC ufficiale dell’ente presente su RUNTS, garantendo la piena consapevolezza dell’organo di amministrazione.
I vantaggi concreti per ODV, APS e piccoli enti
L’introduzione della delega risolve un problema storico che penalizzava in particolar modo le Organizzazioni di Volontariato (ODV) e le Associazioni di Promozione Sociale (APS) di dimensioni contenute. Spesso queste realtà, pur disponendo di figure di supporto o consulenti esterni, vedevano gravare ogni passaggio tecnico sull’unico Presidente, talvolta sprovvisto delle competenze o degli strumenti digitali necessari.
Con il nuovo meccanismo:
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Si superano prassi improprie: Non è più necessario ricorrere alla rischiosa condivisione delle credenziali SPID o CIE personali del Presidente.
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Si evitano ritardi ed errori: I consulenti e i collaboratori possono gestire le pratiche direttamente, garantendo il rispetto delle scadenze (come il deposito annuale del bilancio).
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Si ottimizza l’organizzazione interna: La gestione amministrativa diventa più fluida, flessibile e condivisa.
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