ETS COMMERCIALI: quando è obbligatoria la doppia iscrizione RUNTS e registro delle imprese
Gli ETS che svolgono attività d’impresa devono iscriversi anche al Registro delle Imprese?
Negli ultimi anni il mondo del Terzo Settore si è confrontato sempre più spesso con temi legati alla gestione di attività economiche e imprenditoriali.
Molti enti, infatti, pur mantenendo finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, svolgono attività organizzate e continuative che possono assumere caratteristiche tipiche dell’attività d’impresa.
Proprio su questo tema il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali è intervenuto recentemente con una nota di chiarimento, affrontando un argomento particolarmente importante per gli enti del Terzo Settore: la cosiddetta “doppia iscrizione” tra RUNTS e Registro delle Imprese.
Si tratta di un tema rilevante per Presidenti, Consigli Direttivi e professionisti che operano nel Terzo Settore, perché riguarda direttamente la qualificazione giuridica e amministrativa degli ETS che svolgono attività economiche in forma imprenditoriale.
Il chiarimento del Ministero
Con la nota del 15 maggio 2026, il Ministero del Lavoro ha fornito importanti precisazioni sull’interpretazione dell’articolo 11 del Codice del Terzo Settore.
Il documento chiarisce che esistono enti del Terzo Settore che, pur non essendo imprese sociali, svolgono la propria attività esclusivamente oppure principalmente in forma di impresa commerciale.
In questi casi, l’ente può essere soggetto a una doppia iscrizione:
- nel RUNTS;
- nel Registro delle Imprese.
Perché è prevista la doppia iscrizione
Secondo il Ministero, la doppia iscrizione ha finalità diverse e complementari: serve a rendere conoscibile ai terzi la qualifica dell’ente come ETS.
In pratica, il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore permette di identificare l’organizzazione come soggetto appartenente al Terzo Settore e di verificare il possesso dei requisiti previsti dal Codice.
L’iscrizione al Registro delle Imprese ha invece la funzione di rendere visibile la natura imprenditoriale dell’attività svolta.
Questo significa che l’iscrizione nel Registro delle Imprese non riguarda la qualifica di ETS, ma il fatto che l’ente opera con modalità tipiche dell’attività economica organizzata.
ETS commerciali e imprese sociali: attenzione alla differenza
Uno dei chiarimenti più importanti riguarda la distinzione tra:
- ETS commerciali;
- imprese sociali.
Spesso questi concetti vengono confusi, ma il Ministero ricorda che si tratta di realtà differenti.
L’impresa sociale rappresenta infatti una categoria specifica disciplinata da una normativa autonoma.
Gli ETS commerciali, invece, restano enti del Terzo Settore ma possono svolgere attività prevalentemente organizzate in forma imprenditoriale.
Attività di interesse generale e attività d’impresa
Il Ministero sottolinea inoltre un aspetto molto importante: svolgere attività in forma d’impresa non significa automaticamente perdere la natura di ETS.
Un ente del Terzo Settore può infatti esercitare attività di interesse generale anche con modalità organizzate e continuative tipiche dell’attività economica.
Ad esempio, un ETS potrebbe:
- gestire servizi educativi;
- organizzare attività culturali;
- svolgere attività formative;
- erogare servizi socio-assistenziali.
Se queste attività vengono svolte con modalità professionali e organizzate, può emergere anche la componente imprenditoriale.
Le attività diverse non sono la stessa cosa
La nota ministeriale chiarisce anche che non bisogna confondere attività svolte in forma d’impresa
con attività diverse previste dall’articolo 6 del Codice del Terzo Settore.
Le attività diverse sono attività ulteriori rispetto a quelle principali dell’ente e devono essere:
- secondarie;
- strumentali rispetto alla missione dell’organizzazione.
Diversamente, l’attività principale svolta in forma imprenditoriale può riguardare direttamente le attività di interesse generale dell’ETS.
Il tema fiscale: impresa ed ente commerciale non coincidono
Uno dei passaggi più interessanti della nota riguarda il rapporto tra disciplina civilistica e disciplina fiscale.
Il Ministero evidenzia infatti che la nozione di “impresa”
non coincide automaticamente con quella di “ente commerciale” ai fini fiscali: questo è un punto molto importante da comprendere.
Cosa significa “ente commerciale” per il fisco
Dal punto di vista fiscale, il Codice del Terzo Settore utilizza i criteri previsti dall’articolo 79 per stabilire quando un ente assume natura commerciale.
In sostanza, vengono valutati alcuni parametri economici e quantitativi relativi alle attività svolte dall’organizzazione.
Se questi parametri vengono superati, l’ente può essere considerato commerciale ai fini fiscali.
Il Ministero chiarisce che il superamento dei parametri fiscali non comporta automaticamente l’obbligo di iscrizione nel Registro delle Imprese.
Perché questo obbligo scatti deve infatti esistere anche un’attività economica organizzata secondo i requisiti previsti dall’articolo 2082 del Codice Civile.
In particolare, l’attività deve essere:
- stabile;
- professionale;
- abituale;
- organizzata.
Un esempio pratico
Caso 1
Un’associazione organizza occasionalmente eventi o corsi a pagamento per sostenere le attività istituzionali.
Anche se queste attività producono entrate, potrebbe non esserci una vera organizzazione imprenditoriale stabile.
In questo caso:
- l’ente potrebbe avere rilevanza fiscale;
- ma non necessariamente l’obbligo di iscrizione nel Registro delle Imprese.
Caso 2
Un ETS gestisce in modo continuativo un servizio educativo con personale, organizzazione stabile, attività strutturata e continuità economica.
In questo caso potrebbero invece emergere i requisiti tipici dell’attività d’impresa.
Di conseguenza, oltre al RUNTS, potrebbe rendersi necessaria anche l’iscrizione al Registro delle Imprese.
Perché questi chiarimenti sono importanti
La nota del Ministero aiuta gli enti a comprendere meglio come qualificare la propria attività e come gestire correttamente gli adempimenti amministrativi.
Per Presidenti e Consigli Direttivi è importante sapere che:
- non tutte le attività economiche comportano automaticamente l’iscrizione al Registro delle Imprese;
- occorre valutare concretamente come l’attività viene svolta;
- la componente organizzativa e professionale assume un ruolo centrale.
Il ruolo della governance dell’ente
Anche su questi aspetti il ruolo del Consiglio Direttivo è fondamentale.
Gli amministratori devono monitorare:
- la struttura delle attività svolte;
- la continuità dell’attività economica;
- gli aspetti fiscali e amministrativi;
- la coerenza con la missione dell’ente.
Una corretta pianificazione organizzativa aiuta infatti a prevenire errori interpretativi e a gestire in modo più consapevole l’evoluzione dell’organizzazione.
Conclusione
La nota del Ministero del Lavoro del 15 maggio 2026 chiarisce un tema particolarmente importante per gli enti del Terzo Settore che svolgono attività economiche organizzate.
Gli ETS che operano prevalentemente in forma imprenditoriale possono essere soggetti alla doppia iscrizione:
- al RUNTS, per rendere conoscibile la qualifica di ETS;
- al Registro delle Imprese, per evidenziare la natura imprenditoriale dell’attività svolta.
Il semplice superamento dei parametri fiscali di commercialità non è sufficiente a far scattare automaticamente l’obbligo di iscrizione nel Registro delle Imprese: occorre valutare la presenza concreta di un’attività economica organizzata, stabile e professionale.
Comprendere questi aspetti aiuta gli enti a gestire in modo più corretto la propria struttura organizzativa e a operare con maggiore consapevolezza all’interno del quadro normativo del Terzo Settore.
Fonti
- Nota Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 7741 del 15 maggio 2026
- D.Lgs. 117/2017 – Codice del Terzo Settore
- Art. 79 CTS
- Art. 2082 Codice Civile
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