ETS e bilancio obbligatorio, quando va redatto e depositato

Bilancio obbligatorio ed ETS

Tutti gli Enti del Terzo Settore sono tenuti a rendicontare la propria attività economica e finanziaria.

La forma della rendicontazione cambia però in base alle dimensioni dell’ente, alla presenza della personalità giuridica, alla natura dell’attività esercitata e all’eventuale svolgimento dell’attività in forma esclusivamente o principalmente commerciale.

Il Codice del Terzo Settore prevede infatti diverse modalità:

  • bilancio ordinario per competenza;
  • rendiconto per cassa;
  • rendiconto per cassa con entrate e uscite aggregate per gli ETS di minori dimensioni.

L’obbligo generale di redigere il bilancio

L’art. 13 del Codice del Terzo Settore stabilisce che gli ETS devono redigere il bilancio di esercizio.

Il bilancio ordinario è composto da:

  • stato patrimoniale;
  • rendiconto gestionale;
  • relazione di missione.

Lo stato patrimoniale rappresenta la situazione patrimoniale dell’ente. Il rendiconto gestionale evidenzia proventi e oneri. La relazione di missione illustra le poste di bilancio, l’andamento economico e gestionale e le modalità con cui l’ente persegue le proprie finalità statutarie.

Il bilancio deve essere redatto secondo i modelli approvati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.

Quando è possibile utilizzare il rendiconto per cassa

Gli ETS privi di personalità giuridica che non superano la soglia prevista dalla legge possono redigere il bilancio nella forma del rendiconto per cassa.

La soglia ordinaria è attualmente pari a 300.000 euro di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate.

Per questi enti, il rendiconto per cassa rappresenta una facoltà e non un obbligo assoluto. L’ente può infatti scegliere di redigere comunque il bilancio ordinario secondo il principio della competenza economica.

La soglia deve essere verificata considerando il volume complessivo dei ricavi, delle rendite, dei proventi o delle entrate risultanti dall’esercizio precedente. Nel calcolo devono essere escluse, secondo i chiarimenti richiamati nella documentazione:

  • le entrate derivanti da disinvestimenti;
  • le entrate connesse al reperimento di fonti finanziarie, come l’accensione di un finanziamento.

Il rendiconto aggregato per gli ETS fino a 60.000 euro

Per tutti gli ETS con ricavi, rendite, proventi o entrate non superiori a 60.000 euro, è prevista la possibilità di redigere un rendiconto per cassa con entrate e uscite indicate in forma aggregata.

Questa modalità è stata introdotta per semplificare gli adempimenti degli enti di dimensioni molto ridotte.

La semplificazione può riguardare anche gli ETS dotati di personalità giuridica, purché rientrino nella soglia prevista e non appartengano alle categorie escluse dalla disciplina semplificata.

Per i micro-ETS, quindi, la personalità giuridica non determina automaticamente l’obbligo di redigere il bilancio ordinario quando le entrate non superano i 60.000 euro, secondo le decorrenze e le modalità applicabili.

Quale documento deve redigere l’ETS

La scelta della forma di rendicontazione può essere schematizzata nel modo seguente.

ETS con bilancio ordinario

Devono redigere il bilancio ordinario gli enti che:

  • superano la soglia prevista per il rendiconto per cassa;
  • sono tenuti alla contabilità per competenza;
  • scelgono volontariamente di adottare il bilancio ordinario;
  • rientrano in categorie per le quali non opera la semplificazione.

Il bilancio ordinario comprende:

  1. stato patrimoniale;
  2. rendiconto gestionale;
  3. relazione di missione.

ETS con rendiconto per cassa

Gli ETS che rientrano nei limiti previsti possono predisporre il rendiconto per cassa utilizzando il modello ministeriale.

Il documento rappresenta le entrate e le uscite effettivamente incassate e pagate nel corso dell’esercizio.

ETS con rendiconto per cassa aggregato

Gli ETS con entrate non superiori a 60.000 euro possono utilizzare, nei casi previsti, un modello ulteriormente semplificato, con entrate e uscite esposte per aggregati.

La documentazione relativa al modello aggregato evidenzia che la nuova forma di rendicontazione mira a ridurre gli oneri amministrativi per gli enti di minori dimensioni, senza eliminare l’obbligo di trasparenza.

Chi approva il bilancio

Il Consiglio Direttivo predispone il progetto di bilancio o il rendiconto e lo sottopone all’assemblea.

L’approvazione definitiva spetta all’assemblea degli associati, trattandosi di una funzione inderogabile dell’organo assembleare.

L’approvazione del bilancio rientra tra le funzioni dell’assemblea, mentre il Codice del Terzo Settore stabilisce il termine per il deposito dei documenti presso il RUNTS.

Il Consiglio Direttivo deve quindi:

  • predisporre il documento;
  • verificare la correttezza dei dati;
  • approvare il progetto;
  • convocare l’assemblea;
  • mettere a disposizione la documentazione;
  • recepire eventuali osservazioni;
  • curare il deposito del documento approvato.

Quando deve essere depositato il bilancio

L’art. 48 del Codice del Terzo Settore prevede che bilanci, rendiconti e rendiconti delle raccolte fondi siano depositati ogni anno presso il RUNTS entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio.

Per un ente con esercizio coincidente con l’anno solare, il termine ordinario è quindi il 29 giugno dell’anno successivo, considerando il termine di 180 giorni dalla chiusura al 31 dicembre.

Il termine deve essere coordinato con la data di approvazione prevista dallo statuto e con il tempo necessario per predisporre il documento, convocare l’assemblea e completare il deposito.

ETS con attività principalmente commerciale

Gli ETS che esercitano la propria attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale, se non rivestono la qualifica di impresa sociale, possono redigere il bilancio secondo gli schemi previsti dal Terzo Settore.

Per questi enti il deposito deve essere effettuato presso il Registro delle imprese entro 60 giorni dall’approvazione del bilancio.

La disciplina prevede quindi una differenza tra:

  • ETS che depositano il bilancio al RUNTS entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio;
  • ETS commerciali tenuti al deposito presso il Registro delle imprese entro 60 giorni dall’approvazione.

Il mancato deposito

Il deposito non è un adempimento meramente formale.

In caso di mancato o incompleto deposito, l’ufficio del RUNTS può invitare l’ente a regolarizzare la propria posizione, assegnando un termine non inferiore a 30 giorni e non superiore a 180 giorni.

Se l’ente non provvede, può essere disposta la cancellazione dal Registro.

Per questo motivo il presidente e il Consiglio Direttivo dovrebbero predisporre un calendario interno che consideri:

  • chiusura dell’esercizio;
  • predisposizione del bilancio;
  • riunione del Consiglio Direttivo;
  • convocazione dell’assemblea;
  • approvazione;
  • deposito al RUNTS o al Registro delle imprese;
  • deposito del rendiconto della raccolta fondi, quando dovuto.

Il bilancio degli ETS con personalità giuridica

La personalità giuridica non comporta sempre l’obbligo automatico di redigere il bilancio ordinario.

Gli ETS con entrate non superiori a 60.000 euro possono utilizzare il rendiconto per cassa semplificato nei casi previsti dalla disciplina vigente.

Resta però importante monitorare il patrimonio dell’ente, soprattutto quando la personalità giuridica richiede il rispetto di un patrimonio minimo.

Per gli enti con entrate superiori alle soglie semplificate, la redazione del bilancio ordinario consente di rappresentare in modo più completo attività, passività e patrimonio.

Il deposito dei rendiconti delle raccolte fondi

Gli ETS devono depositare anche i rendiconti delle raccolte fondi svolte nell’esercizio precedente, secondo le modalità previste dal Codice del Terzo Settore.

Il rendiconto deve consentire di verificare:

  • le entrate raccolte;
  • le spese sostenute;
  • la destinazione delle risorse;
  • la coerenza con le finalità della raccolta;
  • l’eventuale relazione illustrativa.

Questo obbligo rafforza la trasparenza nei confronti degli associati, dei donatori e dei soggetti che hanno sostenuto l’iniziativa.

Conclusioni

L’obbligo di rendicontazione riguarda tutti gli ETS, ma la forma del documento varia in base alle dimensioni e alle caratteristiche dell’ente.

In sintesi:

  • il bilancio ordinario è composto da stato patrimoniale, rendiconto gestionale e relazione di missione;
  • gli ETS privi di personalità giuridica entro la soglia prevista possono utilizzare il rendiconto per cassa;
  • gli ETS con entrate non superiori a 60.000 euro possono utilizzare, nei casi previsti, il rendiconto per cassa aggregato;
  • il bilancio o rendiconto deve essere depositato al RUNTS entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio;
  • gli ETS commerciali depositano il bilancio al Registro delle imprese entro 60 giorni dall’approvazione.

La corretta gestione delle scadenze consente al presidente e al Consiglio Direttivo di evitare irregolarità e di mantenere aggiornata la posizione dell’ente nel RUNTS.

Riferimenti normativi

  • Art. 13, D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117;
  • Art. 14, D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117;
  • Art. 25, D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117;
  • Art. 48, D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117;
  • D.M. 5 marzo 2020;
  • Legge 4 luglio 2024, n. 104;
  • D.M. 18 febbraio 2026.

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