ETS e RUNTS: novità 2026

Associazioni, Terzo Settore e RUNTS: le novità normative del 2026

Il 2026 rappresenta uno snodo fondamentale per gli Enti del Terzo Settore (ETS) in Italia. Con l’ingresso a regime della nuova disciplina fiscale, l’evoluzione dei servizi digitali e il consolidamento delle norme di governance, le associazioni e le fondazioni devono improntare la propria gestione a principi di trasparenza, correttezza contabile e responsabilità organizzativa. In questo contesto, la disciplina del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) ha recepito rilevanti modifiche volte a garantire l’omogeneità dei procedimenti amministrativi e la conoscibilità dei dati degli enti iscritti.

In questo approfondimento firmato Terzia, analizziamo le principali novità del 2026 relative al RUNTS: dalle disposizioni del Decreto Ministeriale n. 2/2026 alla funzione di delega telematica, fino ai chiarimenti sulla devoluzione patrimoniale, i rapporti con il Registro delle Imprese e la rendicontazione contabile.

Il Decreto Ministeriale n. 2/2026 e l’armonizzazione dei procedimenti

Elemento portante della disciplina del RUNTS per il 2026 è la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 20 marzo 2026 del Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 2 del 13 gennaio 2026. Il provvedimento modifica il Decreto Ministeriale n. 106 del 15 settembre 2020, recependo le novelle introdotte dall’articolo 4 della Legge n. 104 del 4 luglio 2024 e dal Decreto-legge n. 84/2025 (convertito nella Legge n. 108/2025).

L’intervento intende assicurare omogeneità procedurale e trasparenza su tutto il territorio nazionale, confermando la ripartizione delle competenze tra gli Uffici:

  • Uffici regionali del RUNTS: Gestiscono le istruttorie per Organizzazioni di Volontariato (ODV), Associazioni di Promozione Sociale (APS), Enti filantropici, Società di Mutuo Soccorso (SOMS) minori e altri ETS generici.

  • Ufficio statale del RUNTS: Conserva la competenza esclusiva per le Reti associative e le Reti associative nazionali.

Questa demarcazione garantisce un’applicazione uniforme dei processi istruttori su tutto il territorio nazionale.

Invio telematico, funzione di delega e responsabilità della governance

L’operatività con il Registro Unico prosegue inderogabilmente lungo il canale digitale. L’articolo 6, comma 1, del D.M. 106/2020 dispone che tutte le domande di iscrizione, variazioni e depositi di bilancio siano inoltrate agli Uffici competenti esclusivamente in via telematica, garantendo l’identificazione del mittente e la conservazione nel fascicolo dell’ente.

Dal 9 aprile 2026 è attiva l’attesa funzione di delega, che consente al legale rappresentante di delegare soggetti terzi alla compilazione e alla presentazione delle pratiche telematiche sul portale RUNTS, con o senza sottoscrizione.

La delega non attenua tuttavia la responsabilità sui contenuti. L’articolo 13 del D.M. 106/2020 chiarisce che il legale rappresentante, gli amministratori e l’organo di controllo rispondono della veridicità e della completezza dei dati inviati. Qualora l’ente ometta le comunicazioni dovute, l’Ufficio RUNTS diffida l’ente ad adempiere entro un termine non superiore a 180 giorni; decorso inutilmente tale termine, scatta la cancellazione dal Registro ex art. 48, comma 4, del CTS e l’applicazione delle sanzioni ex art. 2630 c.c. a carico degli amministratori.

Il raccordo tra RUNTS e Registro delle Imprese per gli ETS commerciali

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha chiarito l’applicazione degli articoli 11 e 13 del Codice del Terzo Settore relativi al raccordo tra RUNTS e Registro delle Imprese (RI):

  1. ETS non commerciali: Risultano iscritti ed operano unicamente tramite la registrazione al RUNTS.

  2. ETS con attività commerciale prevalente o esclusiva: Hanno l’obbligo della “doppia iscrizione”, figurando contestualmente nel RUNTS e nel Registro delle Imprese, adempiendo alle comunicazioni con la modulistica dell’Allegato B.

  3. Imprese Sociali e SOMS registrate: L’iscrizione nella sezione “imprese sociali” del Registro Imprese soddisfa direttamente il requisito di iscrizione al RUNTS. Ai sensi dell’art. 11, comma 3, e dell’art. 53, comma 1, del CTS, la sezione del RUNTS costituisce una proiezione informatica del Registro Imprese, garantendo l’interconnessione automatica delle banche dati.

Scioglimento, cancellazione e devoluzione del patrimonio residuo

In caso di scioglimento o estinzione dell’ente, l’articolo 9 del CTS e le relative linee guida stabiliscono che il patrimonio residuo non può essere diviso tra i soci, ma deve essere devoluto ad altri ETS o alla Fondazione Italia Sociale, previo parere positivo dell’Ufficio RUNTS.

La procedura di devoluzione prevede:

  • Invio dell’istanza: Presentazione della richiesta motivata a mezzo PEC ai sensi del D.Lgs. 82/2005.

  • Descrizione del patrimonio: Quantificazione analitica e sintetica delle componenti dell’attivo e del passivo (cassa, immobili, crediti e debiti).

  • Verbale di scioglimento: Allegazione della delibera approvata dall’assemblea straordinaria con i quorum rafforzati statutari o con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati ex art. 21 c.c..

  • Termini per il parere: L’Ufficio si pronuncia entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta, decorsi i quali si forma il silenzio-assenso.

La cancellazione dal RUNTS e la devoluzione patrimoniale possono avvenire anche d’ufficio a seguito di accertamenti finanziari o provvedimenti definitivi dell’autorità giudiziaria o tributaria.

Nuovi modelli contabili: principio OIC 35 e Rendiconto “Modello E”

Sul piano contabile, il panorama del 2026 prevede adempimenti proporzionati alla dimensione finanziaria dell’ente:

  • Enti con entrate pari o superiori a 220.000 euro: Redigono il bilancio per competenza economica (Stato Patrimoniale, Rendiconto Gestionale, Relazione di Missione) applicando il principio contabile OIC 35, che adatta le regole generali alle finalità non lucrative e disciplina la valutazione dei beni al fair value in sede di prima adozione.

  • Enti con entrate inferiori a 220.000 euro: Possono predisporre il rendiconto per cassa.

  • Piccoli enti con entrate fino a 60.000 euro: È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il nuovo Modello “E”, uno schema di rendiconto finanziario fortemente semplificato per le attività del 2026, da presentare a partire dal 2027.

Nuova fiscalità, transizione ONLUS ed enti speciali

Dal 1° gennaio 2026 è entrata in vigore la nuova disciplina fiscale degli ETS a seguito del parere favorevole dell’Unione Europea, contestualmente alla soppressione dell’Anagrafe unica delle ONLUS. Le ex ONLUS hanno avuto quale termine ultimo il 31 marzo 2026 per richiedere l’iscrizione al RUNTS o al Registro Imprese come Impresa Sociale, pena l’obbligo di devoluzione del patrimonio.

Infine, l’art. 89, comma 15-bis del D.Lgs. 66/2010 consente alle associazioni tra militari (iscritte nell’albo ex art. 937 DPR 15/2010) che svolgono attività di interesse generale di iscriversi al RUNTS rispettando la propria specificità ordinamentale.

Il supporto di Terzia per gli Enti del Terzo Settore

Le innovazioni del 2026 confermano che la conformità alle regole del RUNTS rappresenta un fattore decisivo per la trasparenza e la reputazione degli enti no-profit. Noi di Terzia affianchiamo associazioni e fondazioni con consulenze su misura in ambito legale, fiscale e gestionale, assicurando la piena rispondenza del vostro ente al quadro normativo in continua evoluzione.

– La nostra WebApp

Vuoi conoscere di più?

Contattaci, organizzeremo un incontro per presentarti tutti i vantaggi