La sicurezza di soci, volontari e dipendenti negli ets: la mini-guida

La sicurezza di soci, volontari e dipendenti negli ETS: regole, responsabilità e differenze operative

La gestione della salute e della sicurezza nei contesti del Terzo Settore rappresenta un tema complesso e di fondamentale rilevanza per gli amministratori, i dirigenti e i consulenti degli enti non profit. L’entrata in vigore della Riforma del Terzo Settore, attuata principalmente con il D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore o CTS), si è affiancata alla disciplina del Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro (D.Lgs. 81/2008), delineando un quadro normativo integrato. Garantire un ambiente sicuro in cui svolgere le attività di interesse generale non costituisce soltanto un dovere etico, ma rappresenta un preciso obbligo legale a tutela dell’incolumità delle persone e a salvaguardia del legale rappresentante da responsabilità personali.

Tuttavia, gli obblighi normativi non si applicano in maniera identica a tutte le strutture: l’ampiezza delle tutele varia in relazione all’assetto organizzativo dell’ente. È dunque necessario analizzare in dettaglio tre distinte tipologie operative: gli enti costituiti esclusivamente da volontari, le organizzazioni iscritte ed operanti nell’ambito della Protezione Civile e gli enti che impiegano personale dipendente o retribuito.

1. ETS con soli volontari: registro, assicurazione obbligatoria e tutele essenziali

La figura del volontario costituisce il pilastro concettuale ed operativo del non profit. Ai sensi dell’articolo 17 del D.Lgs. 117/2017, il volontario è definito come una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo, gratuito e senza fini di lucro, neanche indiretti, spinta esclusivamente da finalità di solidarietà. Il legislatore ha stabilito in maniera perentoria l’incompatibilità tra la carica di volontario e qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato, autonomo o comunque retribuito con il medesimo ente tramite il quale viene prestata l’attività volontaria.

Quando un Ente del Terzo Settore è composto da soli volontari e non si avvale di alcun lavoratore dipendente o ad esso equiparato, l’applicazione del Testo Unico della Sicurezza (D.Lgs. 81/2008, art. 3, comma 12-bis) prevede un regime normativo semplificato. L’ente non è tenuto a redigere il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), né ha l’obbligo formale di nominare il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP).

Tuttavia, la semplificazione procedurale non coincide con l’assenza di adempimenti e protezioni:

  • Iscrizione nel registro volontari: l’articolo 17, comma 1, del CTS sancisce che gli ETS sono tenuti a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale. Tali registri devono rispondere ai requisiti fissati dalle disposizioni attuative per garantire la piena tracciabilità delle presenze.

  • Coperture assicurative obbligatorie: l’articolo 18 del Codice del Terzo Settore pone a carico dell’ente l’obbligo tassativo di assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi (RCT). La copertura assicurativa rappresenta un elemento essenziale anche ai fini della stipula delle convenzioni con le pubbliche amministrazioni, i cui oneri sono posti a carico dell’ente pubblico convenzionato.

  • Informazione e strumenti idonei: il legale rappresentante mantiene il dovere di fornire ai volontari le adeguate informazioni sui rischi specifici legati alle attività svolte, dotandoli di attrezzature di lavoro a norma e fornendo i necessari dispositivi di protezione individuale (DPI) qualora la tipologia di mansione lo richieda.

2. Gli ETS di Protezione Civile: addestramento operativo e normative speciali

Un regime speciale riguarda gli enti che includono tra le proprie finalità statutari le attività di protezione civile. L’articolo 32, comma 4, del Codice del Terzo Settore specifica chiaramente che alle Organizzazioni di Volontariato che svolgono tali attività le norme del CTS si applicano nel pieno rispetto delle disposizioni speciali in materia di protezione civile. La disciplina di riferimento è rappresentata dal D.Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1 (“Codice della protezione civile”), con particolare riguardo agli articoli 33, 34 e 35, integrati con le specifiche modalità di iscrizione nell’Elenco nazionale del volontariato di protezione civile.

Negli interventi di protezione civile, i volontari operano spesso in contesti ambientali complessi ed emergenziali (incendi boschivi, emergenze alluvionali o sismiche, soccorso in scenari critici). Di conseguenza, la tutela della salute supera la dimensione prevenzionale di un ordinario ufficio associativo.

Il Decreto Interministeriale 13 aprile 2011, attuativo del D.Lgs. 81/2008 per il volontariato di protezione civile, introduce disposizioni specifiche:

  • Formazione ed addestramento specialistici: i volontari operativi devono conseguire un’adeguata preparazione teorico-pratica ed esercitarsi costantemente sulle tecniche di soccorso e autoprotezione.

  • Controllo dell’idoneità psicofisica: prima dell’impiego sul campo, l’ente deve accertarsi della sussistenza dell’idoneità fisica e psicologica del volontario tramite controlli sanitari preventivi e periodici in relazione alle mansioni assegnate.

  • Dispositivi di protezione tecnica: le dotazioni individuali devono essere di livello elevato, specificamente omologate e certificate in base ai protocolli tecnici operativi vigenti emanati dal Dipartimento della Protezione Civile.

Gli ETS di protezione civile beneficiano di procedure d’iscrizione e integrazione tra l’Elenco nazionale di settore e il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), raccordando la struttura associativa con le esigenze di sicurezza della rete nazionale di soccorso.

3. ETS con lavoratori dipendenti: la piena applicazione del D.Lgs. 81/2008

L’assetto procedurale subisce una trasformazione sostanziale nel momento in cui l’ETS sceglie di stipulare un contratto di lavoro subordinato o retribuito. L’articolo 16 del Codice del Terzo Settore riconosce espressamente il diritto dei lavoratori degli ETS a un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro maggiormente rappresentativi (art. 51 D.Lgs. 81/2015).

Sotto il profilo della prevenzione, la presenza anche di un unico lavoratore dipendente determina in capo al legale rappresentante dell’ente l’assunzione del ruolo formale di “Datore di Lavoro”, facendo scattare l’applicazione integrale del D.Lgs. 81/2008.

In questo scenario, l’ETS deve adempiere ai seguenti obblighi:

  • Redazione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR): l’ente deve procedere all’analisi di tutti i fattori di rischio (chimici, fisici, biologici, ergonomici e stress lavoro-correlato) presenti nelle sedi fisiche e nello svolgimento delle attività operative.

  • Nomina delle figure della sicurezza: l’ente è tenuto a nominare il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), individuare gli addetti alle emergenze e al primo soccorso, favorire la nomina o elezione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) e nominare il Medico Competente per l’attivazione della sorveglianza sanitaria.

  • Corsi di formazione ed addestramento normati: lavoratori e collaboratori equiparati devono svolgere i percorsi formativi obbligatori previsti dagli Accordi Stato-Regioni in tema di sicurezza sul lavoro.

  • Coesistenza tra personale retribuito e volontari: laddove lavoratori dipendenti e volontari associati operino negli stessi spazi fisici o partecipino congiuntamente alle medesime attività organiche, la presenza del dipendente estende l’efficacia delle misure previste dal DVR anche a tutela dei volontari, garantendo un livello di protezione uniforme in tutta la struttura.

Tabella di sintesi per gli amministratori degli ETS

 

Tipologia di ETS Normativa di Riferimento Prevalente Presidi e Obblighi di Sicurezza Principali
Soli Volontari

Art. 17 e 18 D.Lgs. 117/2017; Art. 3 c. 12-bis D.Lgs. 81/2008

Tenuta del registro dei volontari; Polizza infortuni, malattie e RCT obbligatoria[cite: 2]; Informativa sui rischi e fornitura DPI di base.

Protezione Civile

D.Lgs. 1/2018 (Artt. 33-35); D.I. 13/04/2011; Art. 32 c. 4 CTS

Iscrizione nell’Elenco Nazionale; Addestramento specialistico agli scenari di rischio; Controlli di idoneità psicofisica; DPI operativi ad alta prestazione.

Con Dipendenti

D.Lgs. 81/2008 (integrale); Art. 16 D.Lgs. 117/2017

Redazione del DVR; Nomina RSPP, RLS e Medico Competente; Formazione obbligatoria (Accordi Stato-Regioni); Sorveglianza sanitaria programmata.

Considerazioni conclusive

La tutela della salute e della sicurezza negli Enti del Terzo Settore rappresenta un pilastro portante della governance associativa. Distinguere chiaramente le responsabilità previste per una struttura di soli volontari, per un’organizzazione di soccorso in Protezione Civile e per un ente articolato con personale dipendente permette di adottare soluzioni gestionali adeguate e trasparenti. Promuovere la cultura della prevenzione rappresenta la strada migliore per tutelare la salute di chi dedica ogni giorno il proprio impegno al servizio della collettività.

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