Operazioni straordinarie nel Terzo Settore: la guida operativa del Notariato tra flessibilità e tutele
Il riassetto organizzativo degli enti non profit non rappresenta più un’eccezione giuridica, bensì uno strumento strategico fondamentale per garantire la continuità, l’efficienza e lo sviluppo sostenibile delle attività di interesse generale. Con la pubblicazione dello Studio n. 7-2026/CTS, approvato il 15 aprile 2026 dalla Commissione Studi Terzo Settore, Enti e Sociale e redatto da Rocco Guglielmo, il Consiglio Nazionale del Notariato ha fornito un quadro interpretativo organico per orientarsi tra trasformazioni, fusioni e scissioni che coinvolgono gli enti del Libro I del codice civile.
Storicamente, prima della riforma del diritto societario del 2003, la possibilità per le associazioni e le fondazioni di realizzare operazioni straordinarie veniva rigettata dalla dottrina prevalente, sul presupposto che tali istituti fossero riservati esclusivamente alle società lucrative. Il punto di svolta decisivo è giunto con l’introduzione dell’articolo 42-bis del codice civile, inserito dall’articolo 98 del Codice del Terzo Settore (D.Lgs. n. 117/2017). Questa norma ha consacrato la piena legittimità delle operazioni straordinarie nel comparto non profit, stabilendo regole certe per tutelare sia la finalità ideale sia la consistenza patrimoniale degli enti coinvolti.
Il perimetro d’applicazione dell’Articolo 42-bis c.c. e la volontà dell’ente
L’articolo 42-bis c.c. riconosce la facoltà di porre in essere reciproche trasformazioni, fusioni o scissioni tra associazioni (riconosciute e non riconosciute) e fondazioni. L’ambito applicativo della disposizione ha una portata generale: interessa infatti tutti gli enti ascrivibili alle tipologie del Libro I del codice civile, indipendentemente dal fatto che abbiano già acquisito la qualifica formale di Ente del Terzo Settore (ETS).
Il presupposto irrinunciabile dell’intera disciplina risiede nell’autonomia statutaria: tali operazioni sono consentite a condizione che non siano espressamente escluse dall’atto costitutivo o dallo statuto dell’ente. Nelle associazioni, un eventuale divieto statutario può essere rimosso preventivamente dall’assemblea con le maggioranze previste per le modifiche statutarie. Nelle fondazioni, al contrario, occorre un rigoroso rispetto della volontà del fondatore. Come evidenziato dalla massima n. 20 del settembre 2025 della Commissione Terzo Settore del Consiglio Notarile di Milano, lo statuto della fondazione può precludere il ricorso a operazioni che alterino sostanzialmente lo scopo originario imposto dal fondatore stesso.
Il set documentale e le garanzie per i creditori
La gestione procedimentale della trasformazione richiede un attento presidio documentale a tutela della trasparenza e dei terzi. Ai sensi dell’articolo 42-bis c.c., l’organo amministrativo dell’ente deve predisporre una relazione aggiornata sulla situazione patrimoniale, riferita a una data non anteriore a 120 giorni rispetto alla delibera. Tale situazione deve essere integrata dall’elenco dettagliato dei creditori e accompagnata dalla relazione illustrativa di cui all’articolo 2500-sexies, secondo comma, c.c..
In aggiunta, qualora l’operazione comporti una trasformazione in fondazione o l’accesso al RUNTS con il conseguimento della personalità giuridica, occorre la relazione giurata di stima del patrimonio ex articolo 2500-ter, secondo comma, c.c., necessaria per verificare il rispetto dei patrimoni minimi di legge (15.000 euro per le associazioni e 30.000 euro per le fondazioni). Sul piano delle tutele verso i creditori, l’articolo 42-bis c.c. richiama espressamente l’applicabilità dell’articolo 2500-nonies c.c., garantendo ai creditori la facoltà di opposizione entro sessanta giorni dall’iscrizione del provvedimento.
Fusione, scissione e discipline speciali: Sport ed Imprese Sociali
Per quanto concerne le fusioni e le scissioni, l’articolo 42-bis c.c. estende agli enti non profit la disciplina societaria di cui alle sezioni II e III del capo X, titolo V, libro V del codice civile, in quanto compatibile. Le fusioni possono realizzarsi sia per incorporazione sia mediante la costituzione di un nuovo ente. In caso di fusione tra enti del Terzo settore, lo studio del Notariato conferma la possibilità di applicare il dimezzamento dei termini procedurali previsto dall’articolo 2505-quater c.c..
Particolare attenzione viene riservata a specifici ambiti operativi:
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Enti Sportivi Dilettantistici: le operazioni straordinarie che coinvolgono associazioni e società sportive dilettantistiche devono coniugare i vincoli della riforma dello sport con le regole del codice civile, garantendo il mantenimento dei requisiti agonistici e la continuità associativa.
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Imprese Sociali: le trasformazioni, fusioni e scissioni che coinvolgono imprese sociali restano soggette all’articolo 12 del D.Lgs. n. 112/2017, che impone vincoli stringenti sulla destinazione del patrimonio e sul rispetto dell’assenza dello scopo di lucro.
Adempimenti al RUNTS, Registro Imprese e vincoli devolutivi
Le delibere di trasformazione, fusione e scissione devono essere depositate presso il RUNTS unitamente alla documentazione prescritta dalle norme applicabili. Per gli ETS dotati di personalità giuridica, gli atti acquistano efficacia solo a seguito dell’avvenuta iscrizione nel registro unico. Quando le operazioni riguardano imprese sociali o enti iscritti nel Registro delle Imprese, l’aggiornamento dei dati nell’anagrafe del RUNTS avviene tramite il collegamento telematico diretto tra Registro Imprese e RUNTS entro 5 giorni.
Un profilo di cruciale rilevanza durante la riorganizzazione riguarda la salvaguardia del patrimonio vincolato. Gli enti del Terzo settore operanti in forma d’impresa o associativa sono tenuti al rispetto del divieto di distribuzione, anche indiretta, di utili o avanzi di gestione. Qualora un’operazione straordinaria determini la perdita della qualifica di ETS o l’estinzione dell’ente senza continuità causale, scatta l’obbligo di devoluzione del patrimonio incrementale secondo le Linee Guida adottate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Considerazioni per amministratori e professionisti
Le indicazioni del Consiglio Nazionale del Notariato tracciano una strada chiara per la modernizzazione e il consolidamento strutturale degli enti non profit. La possibilità di ricorrere alle operazioni straordinarie consente agli enti di creare sinergie di scopo, ottimizzare la gestione delle risorse e affrontare le sfide operative con maggiore solidità. Tuttavia, la rigorosa articolazione del set documentale, il coordinamento tra il codice civile e il RUNTS e il rispetto dei vincoli statutari e patrimoniali richiedono un’attenta pianificazione preventiva e il supporto di professionalità specializzate.