personalità giuridica: guida per gli ets
Personalità Giuridica per gli Enti del Terzo Settore: la guida completa a requisiti, notai e iscrizione al RUNTS
L’acquisizione della personalità giuridica rappresenta uno degli snodi fondamentali per la vita, la governance e la tutela gestionale degli Enti del Terzo Settore (ETS). Storicamente, per un’associazione o una fondazione, ottenere il riconoscimento della personalità giuridica significava intraprendere un iter burocratico complesso, secondo la disciplina tradizionale dettata dal D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361.
Con la Riforma del Terzo Settore e l’entrata in vigore del Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117), il legislatore ha introdotto un procedimento fortemente semplificato, tipizzato e accelerato, disciplinato in modo preciso dall’articolo 22 del D.Lgs. 117/2017. Questa innovazione non solo ha ridotto radicalmente i tempi per il riconoscimento, ma ha anche centralizzato la procedura attorno al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) e alla figura di garanzia del notaio. Comprendere quali siano i passaggi, i requisiti patrimoniali e gli adempimenti normativi è indispensabile per amministratori, soci e consulenti del mondo no profit.
1. Perché richiedere la personalità giuridica: l’autonomia patrimoniale perfetta
Il motivo principale che spinge un’associazione a richiedere la personalità giuridica risiede nel conseguimento dell’autonomia patrimoniale perfetta.
Nelle associazioni non riconosciute, regolate dagli articoli 36 e seguenti del Codice Civile, vige il principio della responsabilità personale e solidale di coloro che hanno agito in nome e per conto dell’ente (art. 38 c.c.). Di conseguenza, in presenza di obbligazioni o debiti assunti dall’associazione, qualora il fondo comune non sia sufficiente a farvi fronte, i creditori possono rivalersi direttamente sul patrimonio personale degli amministratori o dei legali rappresentanti.
L’ottenimento della personalità giuridica ai sensi dell’art. 22 del D.Lgs. 117/2017 determina invece una separazione netta e impermeabile tra il patrimonio dell’ente e quello personale dei soci e degli amministratori. Delle obbligazioni sociali risponde esclusivamente l’ente con il proprio patrimonio. Se per le fondazioni la personalità giuridica costituisce un elemento costitutivo nativo, per le associazioni rappresenta una fondamentale garanzia di protezione per tutti coloro che ricoprono cariche direttive e gestionali.
2. I requisiti patrimoniali minimi e le modalità di verifica
A tutela dei terzi creditori, la legge bilancia la concessione dell’autonomia patrimoniale perfetta stabilendo la presenza obbligatoria di un patrimonio minimo prescratto in misura fissa ed oggettiva. Ai sensi dell’articolo 22, comma 4, del Codice del Terzo Settore, le soglie minime indisponibili sono:
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15.000 euro per le associazioni;
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30.000 euro per le fondazioni.
Tale patrimonio minimo deve essere liquido e libero da vincoli. La normativa definisce con precisione come la sussistenza di tale patrimonio debba essere dimostrata:
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Patrimonio in denaro liquido: Se la somma minima è costituita da liquidità (depositi bancari o postali), il notaio ne accerta l’esistenza tramite un’apposita attestazione rilasciata dall’istituto di credito oppure da un assegno circolare non trasferibile intestato all’ente.
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Patrimonio composto da beni diversi dal denaro: Qualora il patrimonio minimo sia costituito, in tutto o in parte, da beni immobili, beni mobili registrati o altri beni patrimoniali, la congruità del valore deve risultare da una relazione giurata di stima (perizia) redatta da un revisore legale o da una società di revisione iscritti nell’apposito registro. Tale perizia non deve recare una data anteriore a quattro mesi rispetto all’atto.
Il patrimonio minimo deve essere costantemente mantenuto nel tempo. Qualora, a causa di perdite di gestione, la consistenza patrimoniale scenda al di sotto del limite legale (sotto i 15.000 € per le associazioni o i 30.000 € per le fondazioni), l’organo amministrativo deve convocare tempestivamente l’assemblea per deliberare la ricostituzione del patrimonio, la trasformazione, la fusione oppure il proseguimento dell’attività nella forma di associazione non riconosciuta (con la conseguente perdita della personalità giuridica).
3. L’iter procedurale passo-passo: il ruolo centrale del Notaio
Il procedimento per conseguire la personalità giuridica per via notarile si articola in quattro fasi essenziali:
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Delibera ed elaborazione dello statuto: L’ente (o i soci fondatori in sede di costituzione) deve deliberare la volontà di richiedere la personalità giuridica e adottare uno statuto pienamente conforme al Codice del Terzo Settore (artt. 21 e 22 D.Lgs. 117/2017). L’atto costitutivo e lo statuto devono rivestire obbligatoriamente la forma dell’atto pubblico.
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Controllo di legalità notarile: Il notaio rogante svolge una funzione di controllo preventivo e sostanziale. Egli verifica la conformità dell’atto alle norme inderogabili del Codice, la sussistenza dei requisiti statutari e la reale consistenza del patrimonio minimo.
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Deposito dell’istanza al RUNTS: Verificata la regolarità delle condizioni di legge, il notaio deposita l’atto ed effettua la richiesta di iscrizione nella sezione di competenza del RUNTS entro 20 giorni dalla stipula o dalla delibera assembleare, allegando la documentazione probatoria del patrimonio.
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Iscrizione ed efficacia costitutiva: L’Ufficio competente del RUNTS (regionale o statale) recepisce l’istanza. Grazie al controllo di legalità preventivo operato dal notaio, l’iscrizione al RUNTS produce direttamente l’effetto costitutivo dell’acquisto della personalità giuridica. Se il notaio riscontra la mancanza delle condizioni di legge, ne dà comunicazione agli amministratori, i quali possono apportare le modifiche necessarie o presentare ricorso.
4. La gestione degli enti preesistenti riconosciuti ai sensi del D.P.R. 361/2000
Un’attenzione specifica riguarda gli enti già in possesso della personalità giuridica acquisita secondo la disciplina previgente del D.P.R. 361/2000 (presso le Prefetture o i registri regionali delle persone giuridiche).
Per tali organizzazioni, il passaggio nel Terzo Settore avviene mediante l’iscrizione nel RUNTS disciplinata dall’art. 22, comma 1-bis del Codice. Con il perfezionamento dell’iscrizione al RUNTS, l’efficacia del riconoscimento nei vecchi registri viene sospesa e l’ente mantiene la propria personalità giuridica in perfetta continuità. Le regole operative per l’aggiornamento dei dati e il deposito informatico sono stabilite dal D.M. 15 settembre 2020 n. 106 e dai successivi interventi normativi di armonizzazione (tra cui la Legge 104/2024 e il D.M. 13 gennaio 2026), volti ad assicurare un’architettura informatica omogenea su tutto il territorio nazionale.
5. Sintesi del quadro normativo e considerazioni finali
Per una corretta inquadratura giuridica, si ricordano i principali riferimenti normativi:
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D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore): * Articolo 21: Contenuti obbligatori dell’Atto Costitutivo e dello Statuto.
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Articolo 22: Procedimento semplificato di acquisto della personalità giuridica, patrimoni minimi (15.000 € associazioni / 30.000 € fondazioni) e ruolo del notaio.
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Articolo 38 del Codice Civile: Disciplina della responsabilità personale e solidale nelle associazioni non riconosciute.
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D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361: Regolamento del riconoscimento delle persone giuridiche di diritto privato (regime previgente/residuale).
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D.M. 15 settembre 2020 n. 106 (e s.m.i. tra cui D.M. 13 gennaio 2026): Disciplina delle procedure di iscrizione, tenuta e aggiornamento del RUNTS.
Acquisire la personalità giuridica tramite il percorso tracciato dal Codice del Terzo Settore è oggi un passaggio lineare, rapido e trasparente. Se da un lato richiede l’accantonamento di una garanzia patrimoniale e l’intervento del notaio, dall’altro offre alle associazioni e alle fondazioni un’inestimabile solidità di fronte ai terzi, garanzie di affidabilità creditizia e, soprattutto, la totale salvaguardia del patrimonio personale di dirigenti e volontari.
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